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Percorso istituzionale italiano di attuazione della strategia marina

Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190

Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è il provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2008/56/CE, e fornisce gli strumenti diretti all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

Il principio alla base del citato decreto, è l’interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse nell’ambiente marino.

Obiettivo di tale norma è quello di favorire la coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e di garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione è costituito dalle acque marine della Regione del Mar Mediterraneo, ovvero le acque, i fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica e anche le acque costiere già definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore.

Autorità Competente

Il Ministero dell’Ambiente esercita la funzione di Autorità competente per le attività prevista dal Decreto n. 190/2010 e si avvale di un apposito Comitato tecnico, che si riunisce presso il Ministero  ed è istituito con apposito decreto.

Il Comitato è l’organismo che concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia marina, la sua composizione garantisce la rappresentanza ad Amministrazioni centrali, Regioni e Provincie autonome, nonché agli altri enti locali attraverso l’individuazione di un  rappresentante dell’ Unione delle Province Italiane e L’Associazione Nazionale dei Comuni.

Il Ministero dell’Ambiente ha anche il compito di individuare le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l’Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti nel decreto siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l’intera regione o sottoregione e allo stesso tempo di assicurare che l’attuazione della Strategia Marina avvenga in maniera integrata con le altre direttive comunitarie vigenti.

Le diverse fasi di attuazione della Strategia Marina

Il Decreto n. 190/2010 individua le azioni e le fasi della strategia per l’ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla direttiva 2008/56/CE:

-              la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial Assessment);

-              la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental Status);

-              la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets);

-              l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes);

-           l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures).

La definizione di valutazione iniziale prevede che essa debba basarsi su dati e informazioni esistenti e deve includere un’analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, un’analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sotto-regione marina, nonché un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado.

La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale deve basarsi su 11 descrittori qualitativi, indicati nell’Allegato 1 al D.lgs. 190/2010 che si identifica con quelle condizioni della struttura e dei processi ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente e di mantenere la loro “resilienza” ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana, di evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività' umana, di consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato.

La definizione dei traguardi ambientali, infine, stabilisce la necessità di prevedere una serie esaustiva di targets con i corrispondenti indicatori, in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino.

Per la definizione di tali programmi, il Ministero dell’ Ambiente procede inoltre ad una ricognizione dei   programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, perché nella definizione  de nuovi programmi di monitoraggio sia garantita l’integrazione ed il coordinamento dei risultati dei programmi di monitoraggio già esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

Il 15 luglio 2014 è la data stabilita dalla norma entro la quale procedere all’elaborazione e all’avvio dei programmi di monitoraggio.

Il Ministero dell’Ambiente, inoltre, assicura l’elaborazione di specifici programmi di misure, che devono essere finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, ed essere  conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale, “chi inquina paga” e sviluppo sostenibile.

Detti programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un’analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.

I programmi indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali.

Devono essere elaborati entro il 31 dicembre 2015 e comunicati, entro l’anno successivo, alla Commissione Europea e agli Stati Membri che condividono con l’Italia la stessa regione o sottoregione marina.

Il supporto dell’ISPRA nel percorso istituzionale di attuazione

La complessità e l’articolazione degli adempimenti da porre in atto per l’attuazione della Direttiva 56/2008/CE il Ministero, ha reso necessario rafforzare il rapporto con l’ISPRA, quale Istituto tecnico-scientifico di riferimento, che attraverso un specifico Atto convenzionale, sottoscritto il 1° gennaio 2011,  garantisce il supporto al Ministero dell’Ambiente  per tutte quelle attività ulteriori e aggiuntive, rispetto alle ordinarie, e per l’attuazione degli adempimenti di seguito illustrarti e previsti dal Decreto n. 190/2010 , realizzazione della valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente marino (art. 8), la determinazione del buono stato ambientale delle acque (art. 9),  per la definizione dei traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori (art. 10), per l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11) e  per la Consultazione e informazione del pubblico ( art. 16) del D.lgs.. 13 ottobre 2010 n. 190.

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